Intestazione temporanea dei veicoli

Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione (comodante) conceda in comodato l’utilizzo del proprio autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ad un terzo, chi prende in comodato il veicolo (comodatario) ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC), richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.

L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:
• per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e che abbiano una durata superiore a trenta giorni naturali e consecutivi;
• che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo (utilizzatore).

Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.
Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. E’ comunque possibile richiedere, se si ritiene, l’aggiornamento della carta di circolazione
L’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

Da ciò consegue che non è consentito:
• che lo stesso veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori;
• che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (subcomodato).

I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.
La procedura, per i veicoli non aziendali, prevede l’emissione di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato:

• il nome;
• il cognome;
• il luogo e la data di nascita;
• la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica);
• la scadenza del comodato;

E’ apposta la dicitura: “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.“.

NOTA BENE:
Intestatario è: il proprietario del veicolo; il “trustee”; il locatore (nel caso di locazione senza conducente); il nudo proprietario (in caso di usufrutto); l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio); il locatario (nel caso di leasing); l’usufruttuario.
Per l’art. 1803 c.c. il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

COMODATO D’USO GRATUITO TRA PRIVATI (o parenti non conviventi)

E’ obbligatorio l’aggiornamento della carta di circolazione tramite tagliando adesivo con i dati dell’utilizzatore (uso esclusivo e personale) solo se il veicolo è dato in comodato d’uso gratuito (il comodato può essere scritto o verbale) per più di 30 giorni naturali e consecutivi.

Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell’intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l’intestatario può ottenere la cancellazione dell’annotazione del comodato mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione
Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l’intestatario allega alla istanza di duplicato la propria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante detta circostanza.
A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l’intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l’emissione del tagliando di aggiornamento.


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