duplicato carta di circolazione per smarrimento / deterioramento

Pratiche Mag 10, 2020

L’intestatario della Carta di Circolazione deve, entro 48 ore dallo smarrimento o furto o distruzione, fare denuncia presso gli organi di Polizia, i quali rilasciano contestualmente un permesso provvisorio di circolazione.
La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia.

Se invece i dati sulla Carta risultassero poco leggibili allora l’intestatario può richiederne un duplicato per deterioramento.


Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione è fatto obbligo al denunciante di distruggerla.

Una volta resa la denuncia, l’autorità di Polizia comunicherà all’interessato se riceverà il duplicato direttamene a casa, a cura dell’Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oppure se dovrà recarsi presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.

SE LA DUPLICAZIONE È TECNICAMENTE POSSIBILE l’Ufficio Centrale Operativo provvede a predisporre il duplicato della Carta di Circolazione e ad inviarlo direttamente a casa dell’utente; il pagamento in contrassegno è di poco inferiore ai 20 euro.

Se entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest’ultimo deve telefonare al numero verde 800.232323.

SE LA DUPLICAZIONE NON È TECNICAMENTE POSSIBILE l’utente può rivolgersi presso di noi per chiedere il duplicato della Carta di Circolazione. Il costo finale sarà maggiorato dall’imposta di bollo e dai diritti di agenzia.

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